IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  recante:
"Razionalizzazione    dell'organizzazione    delle    amministrazioni
pubbliche  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di  pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984,
n. 1219;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17  gennaio  1990,
n. 44;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri
ha delegato il Ministro per la funzione  pubblica  ad  esercitare  le
funzioni in materia di pubblico impiego;
  Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
marzo 1988, registrato alla  Corte  dei  conti  il  6  ottobre  1988,
registro  n. 10 Presidenza, foglio n. 77, con il quale sono state de-
terminate le dotazioni organiche delle qualifiche  funzionali  e  dei
profili   professionali   del  personale  del  Ministero  dei  lavori
pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della  legge  11  luglio
1980, n. 312;
  Visto  il  decreto interministeriale del 19 aprile 1989, registrato
alla Corte dei conti il  4  novembre  1989,  registro  n.  11  Lavori
pubblici, foglio n. 115, con il quale e' stato determinato l'organico
del   personale   della  nona  qualifica  funzionale  in  complessivi
duecentoventuno posti;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive  modificazioni,
recante  norme  sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo;
  Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n.  13918  del  6
agosto  1990,  istitutivo, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18
maggio 1989, n. 183, dei ruoli transitori nei quali e' confluito  per
effetto  delle  disposizioni  di cui al comma 13 del citato art. 9 il
personale in servizio presso  gli  uffici  idrografici  del  predetto
Ministero,  nonche'  presso gli uffici geologico, sismico e dighe del
Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  Vista  la  legge  7  agosto  1990,  n.  253,  recante  disposizioni
integrative  alla  legge  18  maggio  1989, n. 183, ed in particolare
l'art.  7  della  medesima,  ai  sensi  della  quale   il   personale
appartenente  alle  qualifiche  funzionali gia' in servizio presso il
soppresso ufficio speciale del genio civile per il Reno,  avvalendosi
della  facolta' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 della citata legge
n. 183 del 1989, e' transitato nei ruoli della regione Emilia-Romagna
in numero di 26 unita';
  Visto  il  regolamento  concernente  la  riorganizzazione   ed   il
potenziamento   dei   servizi  tecnici  nazionali  nell'ambito  della
Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, in vigore dal 2
aprile 1991;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
15  aprile  1991,  registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1991,
registro n. 10  Presidenza,  foglio  n.  137,  con  il  quale  si  e'
provveduto all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio
dei  Ministri,  a  decorrere  dal  2  aprile  1991, del prsonale gia'
appartenente ai ruoli transitori (tabelle A, B e C) del Ministero dei
lavori pubblici, istituiti ai sensi del citato art. 9 della legge  n.
183 del 1989;
  Ritenuto che a seguito del trasferimento di detto personale e delle
relative  competenze  rispettivamente  dai  Servizi  mareografico  ed
idrografico, sismico e dighe del Ministero  dei  lavori  pubblici  ai
ruoli  omogenei  dei  servizi  tecnici  nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri si rende  necessario  procedere
alla  rideterminazione  delle  dotazioni  organiche  complessive  del
Ministero dei lavori  pubblici  mediante  riduzione  delle  dotazioni
organiche  delle  qualifiche  funzionali e dei contingenti di profili
professionali ad esse ascritti, gia' fissate con il sopra  menzionato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, di un
numero  di posti pari a quello delle dotazioni organiche previste per
il ruolo transitorio del Servizio mareografico  ed  idrografico,  del
Servizio  dighe  e  del  Servizio  sismico  del  Ministero dei lavori
pubblici, e corrispondenti alle unita' di personale gia' in  servizio
presso  i  predetti servizi e transitate, per effetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1991, innanzi citato,
nei ruoli della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Servizi
tecnici nazionali;
  Vista  la  nota  prot.  n.  554 del 7 gennaio 1991, con la quale il
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art.  5,  comma  4,  del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha
formulato e motivato le proposte di quantificazione  dei  contingenti
dei  profili  professionali  della nona qualifica funzionale; la nota
prot. n. 4118 in data  22  febbraio  1992  con  la  quale  lo  stesso
Ministero  dei  lavori  pubblici ha provveduto ad integrare la citata
nota del 7 gennaio  1991,  prot.  n.  554,  altresi'  richiedendo  la
contestuale  rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
a seguito del trasferimento nei ruoli dei Servizi tecnici  nazionali,
istituiti  con legge 18 maggio 1989, n. 183, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e regolamentati,  in  attuazione  dell'art.  9
della  predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 24
gennaio 1991,  n.  85,  del  personale  gia'  appartenente  ai  ruoli
transitori  del  Ministero dei lavori pubblici, nonche' la nota prot.
n. 20589 del 24 novembre 1992 con la quale il predetto  Ministero  ha
provveduto  ad ulteriormente integrare e specificare le note medesime
con riferimento alle richieste con le medesime avanzate;
  Ritenuta la congruita'  alle  esigenze  dell'amministrazione  della
richiesta   di   rideterminazione   delle  dotazioni  organiche  come
formulata con la nota sopra richiamata;
  Ritenuto  inoltre  che  si  rende  necessario,  sulla  base   delle
richieste  avanzate  dal  Ministero  dei  lavori pubblici con le note
sopra specificate, provvedere contestualmente alla determinazione dei
contingenti  dei  profili  professionali   appartenenti   alla   nona
qualifica  funzionale,  nei  limiti  della  dotazione  organica  gia'
definita con il decreto interministeriale 19 aprile 1989;
  Considerato che la dotazione  organica  dei  profili  professionali
della  nona  qualifica  proposta  dal  suddetto Ministero risulta nei
limiti  della  dotazione  organica  complessiva  di  nona   qualifica
funzionale  gia'  definita con il citato decreto interministeriale in
data 19 aprile 1989 ai sensi dell'art. 21, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
  Preso  atto  che  sulla proposta formulata dal Ministero dei lavori
pubblici con le note sopra richiamate e' intervenuta  intesa  tra  il
Dipartimento  della  funzione  pubblica  ed  il Ministero del tesoro,
rispettivamente con nota n. 79493/8.312.21.6 del 1  febbraio  1993  e
con nota n. 110867 del 30 marzo 1993;
  Ritenuto pertanto che e' possibile procedere all'attuazione di tale
richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale
del  Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione  alle
organizzazioni   sindacali  maggiormente  rappresentative  sul  piano
nazionale, fatta  salva  comunque  l'applicazione  dell'art.  31  del
decreto legislativo medesimo;
                              Decreta:
  Le  dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali del Ministero dei lavori pubblici,  sono  rideterminate
secondo  l'allegata  tabella  A  che  sostituisce  quella allegata al
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  3  marzo  1988,
citato  in  premessa,  registrato  alla  Corte dei conti il 6 ottobre
1988, registro n. 10 Presidenza, foglio  n.  77  e  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  dell'8  febbraio  1991, n. 33, e che costituisce
parte integrante del presente decreto, fermo restando il  contingente
dei  posti  in  soprannumero  determinato  ai sensi dell'art. 3 della
legge 16 maggio 1984, n. 138, di cui alla allegata tabella  B  ed  ai
sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, di cui alla tabella C.
   Roma, 4 giugno 1993
                         p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                           CASSESE
                        ____________________
          AVVERTENZA:
            Provvedimento  non  piu' soggetto al controllo preventivo
          da parte della Corte dei conti, ai sensi  dell'art.  7  del
          decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.