IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 maggio 1993, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la funzione pubblica ad esercitare le funzioni in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 77, con il quale sono state de- terminate le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312; Visto il decreto interministeriale del 19 aprile 1989, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 1989, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 115, con il quale e' stato determinato l'organico del personale della nona qualifica funzionale in complessivi duecentoventuno posti; Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, recante norme sul riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 13918 del 6 agosto 1990, istitutivo, ai sensi dell'art. 9 della citata legge 18 maggio 1989, n. 183, dei ruoli transitori nei quali e' confluito per effetto delle disposizioni di cui al comma 13 del citato art. 9 il personale in servizio presso gli uffici idrografici del predetto Ministero, nonche' presso gli uffici geologico, sismico e dighe del Consiglio superiore dei lavori pubblici; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare l'art. 7 della medesima, ai sensi della quale il personale appartenente alle qualifiche funzionali gia' in servizio presso il soppresso ufficio speciale del genio civile per il Reno, avvalendosi della facolta' di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 27 della citata legge n. 183 del 1989, e' transitato nei ruoli della regione Emilia-Romagna in numero di 26 unita'; Visto il regolamento concernente la riorganizzazione ed il potenziamento dei servizi tecnici nazionali nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, in vigore dal 2 aprile 1991; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 aprile 1991, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1991, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 137, con il quale si e' provveduto all'inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a decorrere dal 2 aprile 1991, del prsonale gia' appartenente ai ruoli transitori (tabelle A, B e C) del Ministero dei lavori pubblici, istituiti ai sensi del citato art. 9 della legge n. 183 del 1989; Ritenuto che a seguito del trasferimento di detto personale e delle relative competenze rispettivamente dai Servizi mareografico ed idrografico, sismico e dighe del Ministero dei lavori pubblici ai ruoli omogenei dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri si rende necessario procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici mediante riduzione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei contingenti di profili professionali ad esse ascritti, gia' fissate con il sopra menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, di un numero di posti pari a quello delle dotazioni organiche previste per il ruolo transitorio del Servizio mareografico ed idrografico, del Servizio dighe e del Servizio sismico del Ministero dei lavori pubblici, e corrispondenti alle unita' di personale gia' in servizio presso i predetti servizi e transitate, per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1991, innanzi citato, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizi tecnici nazionali; Vista la nota prot. n. 554 del 7 gennaio 1991, con la quale il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, ha formulato e motivato le proposte di quantificazione dei contingenti dei profili professionali della nona qualifica funzionale; la nota prot. n. 4118 in data 22 febbraio 1992 con la quale lo stesso Ministero dei lavori pubblici ha provveduto ad integrare la citata nota del 7 gennaio 1991, prot. n. 554, altresi' richiedendo la contestuale rideterminazione delle dotazioni organiche del personale a seguito del trasferimento nei ruoli dei Servizi tecnici nazionali, istituiti con legge 18 maggio 1989, n. 183, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e regolamentati, in attuazione dell'art. 9 della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1991, n. 85, del personale gia' appartenente ai ruoli transitori del Ministero dei lavori pubblici, nonche' la nota prot. n. 20589 del 24 novembre 1992 con la quale il predetto Ministero ha provveduto ad ulteriormente integrare e specificare le note medesime con riferimento alle richieste con le medesime avanzate; Ritenuta la congruita' alle esigenze dell'amministrazione della richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche come formulata con la nota sopra richiamata; Ritenuto inoltre che si rende necessario, sulla base delle richieste avanzate dal Ministero dei lavori pubblici con le note sopra specificate, provvedere contestualmente alla determinazione dei contingenti dei profili professionali appartenenti alla nona qualifica funzionale, nei limiti della dotazione organica gia' definita con il decreto interministeriale 19 aprile 1989; Considerato che la dotazione organica dei profili professionali della nona qualifica proposta dal suddetto Ministero risulta nei limiti della dotazione organica complessiva di nona qualifica funzionale gia' definita con il citato decreto interministeriale in data 19 aprile 1989 ai sensi dell'art. 21, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266; Preso atto che sulla proposta formulata dal Ministero dei lavori pubblici con le note sopra richiamate e' intervenuta intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero del tesoro, rispettivamente con nota n. 79493/8.312.21.6 del 1 febbraio 1993 e con nota n. 110867 del 30 marzo 1993; Ritenuto pertanto che e' possibile procedere all'attuazione di tale richiesta di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, fatta salva comunque l'applicazione dell'art. 31 del decreto legislativo medesimo; Decreta: Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del Ministero dei lavori pubblici, sono rideterminate secondo l'allegata tabella A che sostituisce quella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1988, citato in premessa, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1988, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 77 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 1991, n. 33, e che costituisce parte integrante del presente decreto, fermo restando il contingente dei posti in soprannumero determinato ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1984, n. 138, di cui alla allegata tabella B ed ai sensi della legge 4 febbraio 1966, n. 32, di cui alla tabella C. Roma, 4 giugno 1993 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri CASSESE ____________________ AVVERTENZA: Provvedimento non piu' soggetto al controllo preventivo da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 17 luglio 1993, n. 232.